Sapere
Risposte brevi con la loro base legale e le loro fonti ufficiali, un glossario e una pagina per Cantone. Verificate sulla base del diritto federale e delle linee guida dei farmacisti cantonali.

La situazione giuridica
- La canapa medica è legale in Svizzera?Sì, a scopo medico. Dal 1° agosto 2022 la canapa medica non è più uno stupefacente vietato, ma uno stupefacente controllato: se indicato dal punto di vista medico, i medici possono prescriverla senza un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), e le farmacie la dispensano solo su ricetta per stupefacenti (art. 8 e 13 LStup, art. 46 OCStup).
- Chi può prescrivere la canapa medica in Svizzera?I medici che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale sono autorizzati a prescrivere stupefacenti e, dal 1° agosto 2022, possono prescrivere la canapa medica, se indicato dal punto di vista medico, senza un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (art. 10 cpv. 1 e art. 8 cpv. 5 lett. b LStup). L'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale richiede un'autorizzazione del Cantone (art. 34 cpv. 1 LPMed).
- Si può ottenere canapa medica senza prescrizione medica?No. La canapa medica è uno stupefacente dell'elenco a: può essere prescritta solo sul modulo ufficiale di ricetta per stupefacenti, e le farmacie possono dispensare stupefacenti al pubblico solo su prescrizione medica (art. 46 cpv. 2 OCStup, art. 13 LStup).
- Il CBD è legale in Svizzera?Il CBD non figura tra le sostanze controllate, e i prodotti di canapa con meno dell'1,0 per cento di THC totale non sono stupefacenti. Se un tale prodotto possa essere venduto dipende dalla sua categoria di prodotto, che determina il diritto applicabile e l'autorità competente (OEStup-DFI; promemoria sui prodotti contenenti cannabidiolo, versione 8.0).
- Chi vigila su prescrizioni e farmacie?I Cantoni vigilano su medici e farmacie: i medici cantonali sorvegliano l'obbligo di diligenza medica, i farmacisti cantonali le farmacie e il commercio di medicamenti (UFSP, domande frequenti sui medicamenti a base di canapa; KAV, profilo professionale). A livello federale, Swissmedic è l'autorità di autorizzazione e di controllo per gli stupefacenti e fornisce i moduli ufficiali di ricetta per stupefacenti, mentre l'UFSP gestisce la raccolta di dati MeCanna (art. 4 e 5 LStup; art. 47 cpv. 5 OCStup; art. 8b LStup).
- Chi vigila su coltivazione e fabbricazione?Swissmedic: la coltivazione, la trasformazione, la fabbricazione e il commercio di canapa a scopo medico sono sottoposti al suo sistema di autorizzazione e di controllo, e ogni coltivazione necessita inoltre di un'autorizzazione individuale di coltivazione (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 LStup; art. 22a e 22b OCStup). Le farmacie, anche quelle che allestiscono preparazioni magistrali, sono sottoposte alla vigilanza dei farmacisti cantonali (KAV, profilo professionale).
Prescrizione e farmacia
- Come si svolge il consulto medico?Il consulto medico si svolge in video oppure, su richiesta, di persona a Zurigo o a Liestal, con la nostra medica Oxana Smagulova, che esamina la sua anamnesi e i medicamenti che assume e documenta la valutazione medica. Se un trattamento entra in considerazione lo decide la medica individualmente, durante il consulto.
- Per quanto tempo è valida una ricetta per stupefacenti?Una ricetta per stupefacenti è valida un mese (art. 47 cpv. 2 OCStup); la prassi cantonale per periodi di trattamento più lunghi varia. La quantità prescritta può coprire il fabbisogno di al massimo un mese di trattamento, oppure di al massimo tre mesi se le circostanze lo giustificano (art. 47 cpv. 3 OCStup).
- Come arriva la prescrizione in farmacia?Su carta. L'originale bianco e la copia rosa della ricetta per stupefacenti devono trovarsi fisicamente in farmacia al momento della dispensazione; l'originale viene consegnato al paziente o gli viene spedito per posta oppure, con il consenso documentato del paziente, viene spedito per posta direttamente a una farmacia di sua scelta (documento di posizione KAV 0025).
- Una farmacia può spedire per posta stupefacenti prescritti?In linea di principio no: la legge sugli agenti terapeutici vieta il commercio per corrispondenza di medicamenti e ammette un'autorizzazione cantonale solo alle condizioni previste dalla legge (art. 27 LATer). Per i prodotti con almeno l'1,0 per cento di THC, Swissmedic indica la dispensazione e il commercio per corrispondenza come competenza cantonale, per la quale serve un'autorizzazione cantonale al commercio per corrispondenza (promemoria Swissmedic MU105_00_809, appendice 2).
- Posso scegliere liberamente la farmacia?Sì. La prescrizione diventa sua proprietà e lei sceglie liberamente dove farla eseguire; chi prescrive non deve influenzare questa scelta se ne trae un vantaggio materiale (art. 26 cpv. 2bis lett. b e cpv. 3 LATer).
- Una prescrizione estera è valida in Svizzera?Per la canapa medica una prescrizione estera non sostituisce il modulo svizzero: la canapa medica figura nell'elenco a e in Svizzera si prescrive sul modulo ufficiale e numerato di ricetta per stupefacenti, che i Cantoni trasmettono ai medici autorizzati a prescrivere (OEStup-DFI, allegato 2; art. 46 cpv. 2 e art. 47 cpv. 5 OCStup). I viaggiatori possono, a determinate condizioni, portare con sé la quantità necessaria per al massimo 30 giorni; per soggiorni più lunghi, i medicamenti devono essere prescritti da un medico autorizzato a esercitare in Svizzera (art. 41 OCStup).
Guida, dati e viaggi
- Una prescrizione viene segnalata all'ufficio della circolazione?Non automaticamente: né la ricetta per stupefacenti né i dati che i medici registrano per l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vanno all'autorità della circolazione stradale, e i medici hanno il diritto, non l'obbligo, di segnalare dubbi sull'idoneità alla guida (art. 15d cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCStr). Indipendentemente da qualsiasi segnalazione, chi è inabile alla guida non deve guidare (art. 31 cpv. 2 LCStr).
- Il mio trattamento viene notificato all'UFSP?Di regola sì, per i trattamenti con medicamenti a base di canapa con un tenore di THC totale di almeno l'1 per cento: il medico curante registra i dati nel sistema MeCanna dell'UFSP in forma pseudonimizzata, con un codice paziente al posto del suo nome (art. 8b e 18f LStup; art. 65a OCStup). I dati servono alla valutazione scientifica della legge e alla statistica, e la base legale vale fino al 31 luglio 2029 (art. 8b e 18f LStup).
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