Cannatherapy

Sapere

Sì, a scopo medico. Dal 1° agosto 2022 la canapa medica non è più uno stupefacente vietato, ma uno stupefacente controllato: se indicato dal punto di vista medico, i medici possono prescriverla senza un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), e le farmacie la dispensano solo su ricetta per stupefacenti (art. 8 e 13 LStup, art. 46 OCStup).

Che cosa è cambiato il 1° agosto 2022

Dal 1° agosto 2022 la legge sugli stupefacenti (LStup) vieta la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio della canapa solo se non è utilizzata a scopi medici (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup). La canapa a scopo medico non è quindi più uno stupefacente vietato. Resta però uno stupefacente controllato, sottoposto a tutte le misure di controllo.

Da allora i medici possono prescrivere medicamenti a base di canapa, se indicato dal punto di vista medico, senza un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (art. 8 cpv. 5 lett. b LStup). Secondo l'UFSP, un'autorizzazione di questo tipo serve ormai solo per la ricerca con la canapa al di fuori dell'ambito medico; la ricerca medica con la canapa necessita di un'autorizzazione di Swissmedic. Il contesto è spiegato nel nostro articolo sulla modifica di legge del 2022.

Uno stupefacente controllato dell'elenco a

Dove passa il confine lo stabilisce l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI). Sono considerate canapa le piante di canapa o parti di esse con un tenore medio di THC totale di almeno l'1,0 per cento, nonché tutti gli oggetti e i preparati con almeno l'1,0 per cento di THC totale o ottenuti da tale canapa. La canapa a scopo medico e per la produzione farmaceutica figura nell'elenco a, l'elenco delle sostanze controllate sottoposte a tutte le misure di controllo. La canapa per altri scopi figura nell'elenco d, l'elenco delle sostanze vietate (art. 2 cpv. 1 OEStup-DFI con gli allegati 1, 2 e 5).

L'iscrizione nell'elenco a ha conseguenze concrete:

  • Prescrizione: per le sostanze controllate degli elenchi a e d va utilizzato il modulo ufficiale di ricetta per stupefacenti; una ricetta semplice basta solo per gli elenchi b e c (art. 46 cpv. 2 e 3 OCStup).
  • Dispensazione: le farmacie possono dispensare stupefacenti al pubblico solo su prescrizione medica (art. 13 LStup).
  • Coltivazione, fabbricazione e commercio: sono sottoposti al sistema di autorizzazione e di controllo di Swissmedic. Chi coltiva, fabbrica, trasforma o commercia stupefacenti necessita di un'autorizzazione di Swissmedic; ogni importazione ed esportazione è soggetta ad autorizzazione, e ogni coltivazione necessita inoltre di un'autorizzazione individuale di coltivazione (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 LStup, art. 22a e 22b OCStup).
  • Responsabilità: secondo l'UFSP la libertà terapeutica è garantita, e la responsabilità del trattamento spetta esclusivamente ai medici curanti. Gli stupefacenti possono essere prescritti solo nella misura richiesta dalle regole riconosciute delle scienze mediche (art. 11 cpv. 1 LStup).

Che cosa resta vietato

Al di fuori dell'uso medico e delle sperimentazioni pilota autorizzate, restano vietati la coltivazione, la fabbricazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, la vendita e qualsiasi altra cessione di canapa con almeno l'1,0 per cento di THC totale (art. 8 cpv. 1 lett. d e art. 19 cpv. 1 lett. a-d LStup).

Che la canapa medica sia legale non significa che venga prescritta automaticamente. Se un trattamento entra in considerazione lo decide la medica individualmente, durante il consulto. I testi ufficiali alla base di questa pagina sono raccolti in basi legali e fonti ufficiali.

Non esiste un diritto a una prescrizione; la medica decide sulla base della valutazione medica.

Informazione generale, non una consulenza giuridica. Non sostituisce un consulto medico.

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