Glossario
La LStup (legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, RS 812.121) del 3 ottobre 1951 è la legge federale svizzera sugli stupefacenti.
La LStup (legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, RS 812.121) del 3 ottobre 1951 è la legge federale svizzera sugli stupefacenti. Definisce gli stupefacenti, ne disciplina la disponibilità per scopi medici e scientifici, contiene le regole sulla canapa, compresa l'eccezione medica dal 1° agosto 2022 e le sperimentazioni pilota, e contiene le disposizioni penali. Per gli stupefacenti impiegati come agenti terapeutici si applica la legge sugli agenti terapeutici (LATer), e la LStup si applica laddove tale legge non prevede regole o prevede regole meno estese (art. 1, 1b e 2 LStup). La versione consolidata in vigore il 20 ottobre 2026 è quella del 1° settembre 2023.
Dove si trovano le regole mediche nella legge
- Art. 8 cpv. 1 lett. d: dal 1° agosto 2022 la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti con effetti del tipo della canapa sono vietate solo se non sono utilizzati a scopi medici.
- Art. 8a: sperimentazioni pilota scientifiche con la canapa per scopi non medici, in vigore fino al 14 maggio 2031. Il consumo per motivi medici non fa parte delle sperimentazioni.
- Art. 8b e 18f: la raccolta di dati MeCanna dell'UFSP e il relativo sistema d'informazione, in vigore fino al 31 luglio 2029.
- Art. 10 e 11: i medici che esercitano sotto la propria responsabilità professionale sono autorizzati a prescrivere stupefacenti, ma solo nella misura richiesta dalle regole riconosciute delle scienze mediche.
- Art. 13: le farmacie possono dispensare stupefacenti al pubblico solo su prescrizione medica.
I dettagli si trovano nelle ordinanze, in particolare l'OCStup (regole di controllo e di prescrizione) e l'OEStup-DFI (elenchi delle sostanze controllate).
Dove la incontrano i pazienti
La canapa a scopo medico non è uno stupefacente vietato, ma uno stupefacente controllato sottoposto a tutte le misure di controllo (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup; allegato 2 OEStup-DFI). Dal 1° agosto 2022 ogni medico autorizzato in Svizzera può prescrivere la canapa medica se indicato dal punto di vista medico; non serve un permesso speciale (art. 8 cpv. 5 lett. b e art. 10 cpv. 1 LStup). Non esiste un diritto a una prescrizione; la medica decide sulla base della valutazione medica.
Informazione generale, non una consulenza giuridica. Non sostituisce un consulto medico.
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