Cannatherapy

Glossario

MeCanna è il sistema di notifica online dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per i trattamenti medici con medicamenti a base di canapa (art. 8b e 18f LStup; art. 65a-65f OCStup).

MeCanna è il sistema di notifica online dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per i trattamenti medici con medicamenti a base di canapa. Per legge, l'UFSP raccoglie dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa che non sono omologati, o che sono omologati ma prescritti per un'indicazione diversa da quella omologata e impiegati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata (art. 8b cpv. 1 LStup). I medici curanti devono registrare i dati in forma pseudonimizzata (art. 18f LStup; art. 65a-65f OCStup).

La pagina MeCanna dell'UFSP indica che vanno notificate tutte le prescrizioni di medicamenti a base di canapa con almeno l'1 per cento di THC totale, e descrive il caso soggetto a notifica per i medicamenti omologati come un'altra indicazione o un'altra forma farmaceutica. La registrazione è facoltativa per i medicamenti contenenti THC omologati da Swissmedic e impiegati come omologati; gli estratti di canapa con meno dell'1 per cento di THC totale non sono soggetti a notifica.

Che cosa si registra e quando

  • Paziente: codice paziente, anno di nascita, sesso, peso e Cantone di domicilio (art. 65b cpv. 2 OCStup).
  • Medico: nome, indirizzo e titoli federali di perfezionamento.
  • Trattamento: data della prescrizione, eventuali trattamenti precedenti con medicamenti a base di canapa, le indicazioni mediche sul trattamento e il suo decorso, e la fine del trattamento con data e motivo.
  • Momenti: subito dopo la prima prescrizione, dopo il primo e il secondo anno di trattamento, e alla fine del trattamento se termina prima (art. 65b cpv. 3 OCStup).
  • Limite temporale: gli art. 8b e 18f LStup sono in vigore fino al 31 luglio 2029, e il Consiglio federale può porre fine prima all'obbligo di registrazione se per la valutazione non servono più nuovi dati. Dopo la fine della raccolta, i dati sono conservati al massimo dieci anni (art. 18f LStup; art. 65e e 65f OCStup).

Dove lo incontrano i pazienti

MeCanna riguarda i pazienti solo se viene rilasciata una prescrizione soggetta a notifica, il che avviene solo se indicato dal punto di vista medico. I medici possono generare lo pseudonimo del paziente dal numero AVS mediante cifratura unidirezionale, che produce ogni volta lo stesso pseudonimo; solo il medico curante può trattare il numero AVS insieme al codice paziente (art. 65a OCStup). I risultati sono messi a disposizione delle autorità cantonali, dei medici curanti e degli istituti di ricerca interessati (art. 8b LStup).

Informazione generale, non una consulenza giuridica. Non sostituisce un consulto medico.

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